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D.M. 20/10/1998

7. La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati, è stabilita come segue:

a) in 50 m(elevato a)3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;

b) in 100 m(elevato a)3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.

8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Art. 8 - Conduzione dei serbatoi interrati

1. La conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore dei serbatoi dovrà tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonchè la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.

3. Il conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite. D.M. 20/10/1988 – Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione, l’esercizio di serbatoi interrati.

Art. 9 -Dismissione dei serbatoi interrati

1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati. Tale messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.

2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro 60 giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente e all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita. Disposizioni per serbatoi interrati esistenti

Art. 10 -Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente art. 11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.

2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed inviandolo all'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla regione di cui all'art. 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta intervengono modifiche.

3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con il quale le società concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e artigianato, dell'ambiente e dell'interno.

Art. 11 - Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale, entro il termine massimo di 5 anni, attraverso la realizzazione di una delle seguenti operazioni di risanamento:

a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;

b) installazione di un sistema di protezione catodica;

c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita in ternamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;

d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto; possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque oltre il decimo anno dalla data del risanamento. All'atto della verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell'operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo art. 12 del presente decreto. 1-bis. Inoltre, l'esercente è tenuto a seguire le procedure previste ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.

2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.

3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.

4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.

5. Prove di tenuta:

a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in attesa di risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al momento del risanamento o della dismissione;

b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono essere D.M. 20/10/1988 – Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione, l’esercizio di serbatoi interrati. sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al momento del risanamento o della dismissione;

c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal 25 anno di età fino al momento del risanamento o della dismissione;

d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.

6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi: estremi di identificazione della ditta esecutrice; data dell'intervento; data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del mantenimento).

7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado di rilevare una perdita nei serbatoi uguale o minore di quattrocento cm(elevato a)3 per ora (con una probabilità di rilevamento pari o maggiore al 95%). Le prove devono essere effettuate da personale qualificato. I risultati delle prove devono essere annotate sul libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve essere data notifica immediata alle autorità competenti.

8. Norma transitoria:

a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 già risanati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione delle prove di tenuta come da comma 5, lettera d);

b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell'intercapedine entro un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio per un tempo indefinito purchè venga sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.

9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni previste nel presente provvedimento, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente, si procede secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'art. 8, commi 1 e 2, e l'art. 9, riferiti ai nuovi serbatoi interrati e, ove applicabile, l'art. 8, comma 3. Disposizioni tecniche

Art. 12 - Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonchè controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera

b), del presente decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale.

2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 27 marzo 1969 n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche del precedente comma1.

3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere basati sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente.

4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, relativo al depositi di GPL.

Roma, 20 ottobre 1998 p. Il Ministro dell'ambiente: Calzolaio p. Il Ministro dell'interno: Barberi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: Bersani D.M. 20/10/1988 – Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione, l’esercizio di serbatoi interrati.

 

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